DocumentiStandard di qualità

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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:

– Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi

– Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare

Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV)

Gli standard di qualità commerciale riferiti al servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica sono definiti rispettivamente dalle delibere: Testo della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG)

Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQE)


STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE  DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE – ALLEGATO A (TABELLA 1 – TIQV)

Indicatore Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatture 60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fattura 20 giorni solari


STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE  DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE – ALLEGATO A (TABELLA 2 – TIQV)

Indicatore Standard specifico
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 95%


STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE  DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS DI COMPETENZA DEL VENDITORE (TABELLA H – RQDG)

Indicatore Standard specifico
Percentuale minima di appuntamenti fissati con cliente finale entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo 90%


Indennizzi

Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall’ARERA. L’indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempotriplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per i clienti di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.

Per tutti i dettagli relativi agli standard di qualità commerciale e per conoscere i risultati conseguiti da Neogas è possibile visionare i seguenti allegati:

– Standard di Qualità commerciale della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica

– Standard di Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale e dell’energia Elettrica

– Risultati Neogas relativi agli standard di qualità commerciale della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica.

 

Indicatore INDENNIZZO
Mancato rispetto dei tempi di risposta a reclami scritti Prestazione eseguita oltre 30 gg. Ma entro 60 gg. Prestazione eseguita oltre 60 gg. Ma entro 90 gg. Prestazione eseguita oltre 90 gg.
25 € 50€ 75€
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione Prestazione eseguita oltre 60 gg. Ma entro 120 gg. Prestazione eseguita oltre 120 gg. Ma entro 180 gg. Prestazione eseguita oltre 180 gg.
25 € 50€ 75€
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione quadrimestrale Prestazione eseguita oltre 90 gg. Ma entro 180 gg. Prestazione eseguita oltre 180 gg. Ma entro 270 gg. Prestazione eseguita oltre 270 gg.
25 € 50€ 75€
Mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione Prestazione eseguita oltre 20 gg. Ma entro 40 gg. Prestazione eseguita oltre 40 gg. Ma entro 60 gg Prestazione eseguita oltre 60 gg.
25 € 50€ 75€